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Amministrazione trasparente

Nella Sezione amministrazione trasparente devono essere pubblicati i dati e le informazioni previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."


L’Ordine della professione di Ostetrica della provincia di Trento si sta adeguando alle normative riguardanti l’amministrazione trasparente secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

 

Si comunica che il Consiglio Direttivo ha nominato l’ostetrica Noziglia Caterina, consigliera del Consiglio Direttivo stesso, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ Ordine e ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Responsabile per la trasparenza.

Avviso di procedura aperta di consultazione preventiva del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione & Piano triennale per la Trasparenza e integrità
- Codice etico e di comportamento dell'ordine
- Anagrafica, considerazioni generali e griglia di valutazione RPCT

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO


Art. 13 D.Lgl. 33/2013 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati tra gli altri, i dati relativi:
1) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;
2) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale  non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
3) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
4) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. Art. 14 D.lgl. 33/2013
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
(comma così modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
2) il curriculum;
3) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
4) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
5) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
6) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
A norma dell’art. 2 e 20 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, e successive modifiche si comunica la composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisore dei Conti, dell'Ordine della Provincia di Trento, per il quadriennio 2021-2024, quale è risultata a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 28-29-30-31 gennaio 2021 e successive attribuzioni delle cariche effettuate nella seduta consigliare del 03/02/2021.

Art. 5 D.lgs. 33/2013
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente Decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Responsabile trasparenza e anticorruzione e al quale vanno indirizzate le richieste di accesso civico in materia di trasparenza: Valeria Collini. |. e-mail: info@ostetrichetn.it

L'Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Trento si avvale di una dipendente, la sig.ra Caola Micaela che riveste il ruolo di segretaria.
Dal 30 marzo 2021 risulta stipulato un contratto con il Dottore Commercialista e Revisore Legale Massimiliano Giuliani.

Art. 19 D.Lgs. 33/2013

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.

  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Non ci sono bandi di concorsi attivi presso questa amministrazione.

- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione & Piano triennale per la Trasparenza e integrità
- Codice etico e di comportamento dell'ordine
- Anagrafica, considerazioni generali e griglia di valutazione RPCT

Obiettivi annuali di accessibilità anno 2024:

https://form.agid.gov.it/view/ff8fade0-eceb-11ee-ab57-3d5c21c68d3c

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